Castello di Boschetto – Nocera Umbra (PG)
Cenni Storici
Troviamo varie denominazioni del castello a seconda dei periodi storici: Buschectus (1304) – Buschictus (1437) – Buschiptus (1502) – Buschittus (1508) – Boschettus (1535).
Il castello, il cui toponimo dal chiaro significato di luogo ricco di vegetazione, è diminutivo di bosco dal latino tardo “buscus”, è ubicato sul crinale di un piccolo colle posto all’imbocco dell’omonima valle.
Ai suoi piedi sorge l’attuale frazione Boschetto che si snoda lungo il percorso della strada e del rio Fergia, affluente del torrente Caldognola, che nasce a nord del castello e corre sotto le sue mura ad ovest.
Dista dal capoluogo Nocera 10 km in direzione nord.
A causa della sua posizione nascosta, è collegato visivamente al solo castello di Montecchio posto ad ovest.
Il castello di Boschetto deve la sua nascita alle funzioni di controllo lungo uno dei valichi che portavano alla Marca, con queste finalità fu infatti costruito dai perugini nel 1304.
Il tracciato originale di questa strada dovrebbe coincidere con quella attuale per tutto il tratto che dalla via Flaminia sale al castello, qui si divide in due rami, il primo si dirige ad est e il secondo a nord, questo a sua volta oltrepassate le mura del castello si dirama in altre direzioni.
Tra le diverse strade che si intersecano tra di loro lungo il valico non è facile poi individuare quella originale.
Il rio Fergia muoveva, grazie alla sua abbondante quantità di acqua, diversi mulini.
Di questi si hanno notizie nei rogiti notarili del sec. XV.
Uno di essi era fino a pochi anni fa ancora funzionante dopo la sua trasformazione in macina per la polvere di pietra.
Tracce di altri due si notano lungo il corso del torrente che aveva una certa importanza se gli statuti comunali nocerini del 1371 gli dedicano un capitolo.
La posizione all’imbocco di un valico e poco distante dalla via Flaminia, doveva fare di Boschetto un centro con un discreto movimento commerciale, tanto che nel 1508 gli uomini dell’università del “castrum” chiedono di istituire una fiera: ” Die XXI Junii 1508. (…) supplicatio universitatis castri Buschitti (…) habere nundinas apud dictum castrum ad augumentatione dicti castri (…) concedere eis licentiam (…) congregare nundinas liberas et exemtes ab omni gabella et solutione (…) “.
La richiesta venne accolta favorevolmente e la fiera continuò a svolgersi malgrado una supplica in senso contrario fosse rivolta per far si che essa cessasse l’anno successivo.
Boschetto si trova al confine nord del comune e gli abitanti del castello e del suo distretto hanno sempre posseduto terreni in territorio di Gualdo Tadino.
Il passaggio delle derrate con i relativi pedaggi sono state causa di continue liti che si sono susseguite per lunghissimi anni tra quel comune e quello di Nocera.
Il Guerrieri nella sua storia di Gualdo Tadino riporta notizie di queste liti dal sec. XV fino al sec. XVIII.
L’autore dedica molte pagine a queste vicende, seguendo il loro svolgersi nel periodo indicato.
Può essere interessante riportarne un brano:
”Sul finire del 1479, gravi contrasti sorgono infatti tra nocerini e gualdesi per questioni di confine e specialmente perché i gualdesi impedivano agli abitanti del territorio nocerino confinante con essi, cioè Gaifana e Boschetto, di trasportare alle proprie case i prodotti agricoli di quei terreni che gaifanesi e boschettani, possedevano al di là del loro confine, cioè in territorio di Gualdo.
Tra i due comuni si interpose il Legato di Perugia e del Ducato di Spoleto, card. Gio.Battista Savelli, che nei primi giorni del gennaio 1480, ordinò loro di eleggere ciascuno due cittadini i quali, unitamente ai rispettivi podestà, avessero pieni poteri per comporre la difficile vertenza.
(…) si fissavano anzitutto, medianti termini esatti, i rispettivi confini territoriali; si stabiliva poi che così i gualdesi come i nocerini, avrebbero potuto promiscuamente esercitare il diritto di pascolo e di far legna senza pagare balzelli, su una limitata zona del territorio sia di Gualdo che di Nocera, posta ai due lati di questo confine, salvi però i beni privati.
Come eccezione i nocerini avrebbero potuto far pascolare i propri armenti, nelle praterie che i privati cittadini di Nocera possedevano nel territorio di Gualdo (…).
Nelle strade attraversanti il confine, nocerini e gualdesi si riservavano il diritto d’imporre tasse di pedaggio e balzelli, sui passeggeri e le merci, solo ne dovevano andare esenti i gualdesi che penetravano nel territorio di Nocera e i nocerini che passavano in quello di Gualdo (…).
Ai nocerini che possedevano terreni al di là del confine, nel territorio di Gualdo, sarebbe stato lecito asportare liberamente il fruttato nel territorio di Nocera e lo stesso avrebbero potuto fare i gualdesi possessori di beni nel comune nocerino (…).
Le condanne pronunziate e i processi intervenuti tra le due popolazioni, in seguito alla questione dei confini territoriali, venivano annullati con una generale amnistia.
I suddetti patti si giuravano sul vangelo e si prescriveva ai contravventori la multa di mille ducati d’oro (…)”.
Ricostruzione strutturale
Le rovine del castello attualmente sono completamente coperte dal bosco e la fitta vegetazione impedisce capire le effettiva dimensioni della struttura, un aiuto fondamentale comunque è dato dalla carta pontificia in cui il “castrum” appare in tutta la sua estensione che è veramente notevole.
Boschetto rappresenta un caso anomalo rispetto a tutti gli altri castelli del territorio nocerino, infatti per la sua costruzione ex novo si è scelto, malgrado le difficoltà causate dal terreno, uno schema ortogonale che lo distingue da tutti gli altri nei quali invece sia le mura che le costruzioni interne assumono un andamento tondeggiante od ellissoidale che sfrutta le linee di livello.
Il castello di forma rettangolare, con un perimetro di circa 200 metri, presenta agli angoli quattro torri, due più piccole ad ovest e a nord e due più grandi a sud e ad est.
Le prime sono rettangolari e di misura diversa tra loro, quella a ovest è lambita dalla strada e quella a nord è posta più in alto dato il dislivello del crinale dove sorge il castello.
Le altre due sempre di pianta rettangolare presentano una rientranza a spigolo su uno degli angoli. Anche queste sono di grandezza diversa e poste a diversi livelli.
Attualmente sono visibili resti delle torri sud ed ovest.
Altri ruderi appartengono alle mura ovest ed est.
Tutto il colle è poi pieno di detriti e buche profonde in cui si intravedono archi ed altri particolari.
I resti più consistenti appartengono a quella che probabilmente era la porta del castello sporgente tra le torri sud ed est.
Malgrado sulla carta non sia segnata nessuna strada di accesso, nella boscaglia è ancora visibile un camminamento.
Si doveva trattare di una doppia porta come testimoniato anche in un atto notarile del 1505 rogato appunto tra le due porte del castello.
I ruderi visibili sono lunghi alcuni metri ed attraverso alcune brecce nel muro si vedono una grande stanza con volta a botte e tre feritoie molto rovinate.
Altro non si può dire se non che, in corrispondenza del punto più alto del colle, un grosso cumulo di macerie può far pensare alla presenza di una torre visto che da questa parte l’altura è meno ripida e sovrastata dalla collina prospiciente.
In questa zona è anche evidente la presenza di un fossato, ora parzialmente ricolmo, che separava la strada dalle mura.
Sempre qui, sulla carta pontificia, sporge un aggetto che va probabilmente identificato come un ulteriore elemento di difesa sul lato più vulnerabile.
Solo uno scavo archeologico potrebbe rilevare le strutture interne del castello che sicuramente è uno dei più interessanti del territorio proprio per quelle caratteristiche di originalità che lo distinguono dagli altri.
Nel luogo si trova una lapide a ricordare due partigiani nocerini li fucilati nell’aprile del 1944.
REGOLAMENTO DEL MONTE FRUMENTARIO
Come in tutti i castelli anche Boschetto possedeva il suo Monte Frumentario e in questa sede ci sembra opportuno pubblicare un manoscritto inedito del 1753 in cui viene definito il regolamento dello stesso.
Lo pubblichiamo integralmente.
Capitolazioni, e norma da osservarsi pér il buon’ regolamento del monte Frumentario del Castello di Buschetto
Essendosi riconosciuto, sebbene per lo spazio di più Anni tollerato per varj riflessi, il poco buon’ordine si prattica nell’Amministrazione del Monte frumentario del Castello di Boschetto: e che tuttavia siegue à pratticarsi non ostanti li replicati ordini di Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo; e volendo dar’ riparo ad ulteriori inconvénienti, ed abbusi che ne insorgono il maggiore dei quali si è che mai, ò molto di rado riportasi ín detto Monte un’ vago di grano in grave danno del Luogo Pio, e de poveri bisognosi, come da qualche ricorso fattosi sù di ciò; ci siam Mossi à stendere li seguenti capitoli, che dovranno esattamente osservarsi in avenire da Montisti, da officiali, o da ministri di esso Monte nella forma che siegue cioè
I. Che s’osservino inviolabilmente i Capitoti Stabiliti nell’erezione di detto Monte quando vi siano
II. Che nell’atto della consegna del Grano di detto Monte si debba dal Montista far’ obligo d’esercitare fedelmente la sua Amministrazione e renderne poscia conto ogni Anno in fine di esso al nuovo Montista da estraersi pure ogn’Anno prima del Mese d’Agosto à Sorte dal Curato pro tempore di detto Luogo, quale debba assistere ancora à detto rendimento dé Conti, ed alla misura del Grano da consegnarsi, per poi notare al Libro la nuova consegna
III. Che siano solamente imbussolati Montisti quei de quali costa la diligenza, integrità, e Sigurezza perché resti il grano ben custodito dovendone restituire tutta la Somma ésatta, e non esatta
IV. Che fin tanto che non sia stato riveduto il Conto al passato Montista, e non siasi rimisurato il grano, e fatta nuova conségna, non possa farsi imprestito di Sorte alcuna, dovendosi quésto fare dal nuovo Montista
V. Che se trascurandosi da Montisti pro’ tempore l’esigenza del Grano imprestato da farsi onninamente nel Mese di Settembre almeno, ne potendosi questo rimisurare, e Seguirne nuova consegna entro detto Mese, non possino in tal caso prendere alcuna Mercede di quello si assegnarà da Noi ne Seguenti Capitoli; mà debba quella inviolabilmente restare a beneficio di detto Monte, volendo che all’ora tutto intero l’augumento délle solite crescite sia à vantaggio di esso, à riserva di quella porzione solita à darsi alle due Compagnie proporzionatamente per mantenimento del Magazzeno; cioè alla venerabile Compagnia del Santissimo Sagraménto un’ quarto, avendovi Rubbia otto in Capitale, ed à quella di S. Anna mezo quarto, avendovene Rubbia quattro, essendo ín tutto il Capitale Rubbia dodici (una rubbia corrisponde a 2 q e mezzo circa); ed intanto venghino astrétti al rendimento de Conti per mezzo delle Polize, quali venghino tutte consegnate al nuovo Montista pria che termini il Mese suddetto di Settembre
VI. Che non possa il Montista fare alcun’imprestito dì grano senza un’idonea sigurtà é senza Poliza da scriversi dal Curato suddetto in conformità si è pratticato da qualche tempo per ordine di Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo e Secondo costumasi in altri Monti frumentari; quali Polize debbano conservarsi dal Montista nella Filza; ed intanto siano registrati al Libro da farsi a spese di detto Monte, li nomi e cognomi di quei riceveranno impréstito il Grano e delle Sigurtà
VII. Ché li Montisti pro’tempore non possino imprestare più dì tre ò quattro quarti dì Grano per famiglia affinché arrivi al bisogno di tutti distributivamente
VIII. Che se mai pér cagione di Somma penuria, ò per altra Legittima causa d’approvarsi da Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo, alcuna persona non potesse restituire ò riportare al magazzeno di detto Monte il grano nell’anno che deve, in tal caso debba rinnovare la Poliza e Sigurtà à compiacimento del novo montista, quando la prima Sigurtà non volesse accedere dì nuovo, ò pure non fusse più stimata idonea da esso, che deve prenderne la consegna; riportando però la Solita per lemosina del Crescimento, e rinnovandosi al Libro la partita, cassata la prima, come se funse nuovo impréstito, per detta rinovazione dì Poliza, Sigurtà e Partita debba seguire ancora in caso di Negligenza de Montisti, come si disse al Capitolo quinto; e ciò sarà incombenza del Montista à cui si consegnano le Polize predette affine apparischi l’imprestito esser fatto da Lui e non dall’Antecessore
IX. Che non possi, ne debba imprestarsi il Grano a Persona fuori della Parrocchia, fintanto che non siasi provveduto al bisogno de propri Parocchiani, quali siano tenuti ed obbligati in caso non si trovasse ad imprestare il Grano prenderne per ciascheduno una porzione da restituirsi però in tal caso nella stessa Misura, senza ésser tenuto alla solita Límosina del Crescimento affine de rinovarlo e non patisca, ò perisca, al che non po’nno obligarsi li Forastieri
X. Che il Montista ricevuto che avrà il grano imprestato da Debitori debba restituire la Poliza, e farne cassare dal libro la Partita per togliere ogni confusione
XI. Che sia Lecito al Montista prendere ogni Anno per mercede delle Sue Fatighe quarti tré grano dell’augumento altre volte assegnato da Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo data pria la Solita porzione alle due Compagnie come si disse al Capitolo quinto, e quarti uno debba darne al Curato pro tempore, assegnato pure come sopra per la Carta della Poliza, e sue Fatighe di scriverle registrare i nomi, cassare Partite, ed assistere al réndimento de Conti, e consegne; alle quali cose tutti intendiamo con ciò obligarlo, e non seguendo la nuova consegna ne facendosi nuove Polize non possa neppur’esso prendere cos’alcuna
XII. Che finalmente fatta copia de suddetti Capitoli venga affissa in una tabella da conservarsi nél Monte predetto acciò’ ogn’uno possa leggerla, e debbano èssi Capitoli indispensabilmente osservarsi sotto le pene a’ trasgressori ad arbitrio di Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo Vescovo e che il presente Foglio venga inserito, ed annesso nel Libro del Monte Frumentario predetto; volendo che publicato ò letto che sia dall’Altare in giorno Festivo dal Parroco di detto Luogo obblighi ciascun’, come se personalmente gli fosse Intimato =
Dato in Nocera dal Palazzo vescovile questo dì 10 Agosto 1753
Pietro Calcioni Vicario Generale
Ang. M. Troili Cancelliere vescovile
Al nome dì Dio Amen
Io sottoscritto attesto ancora col mio giuramento aver letti é pubblicati dall’Altare li Capitoli nel presente contenuti, é descritti, per il buon regolamento del monte frumentario di questo Castello dì Boschetto, nella messa Parrocchiale, ed in giorno festivo dì Domenica, che fu il di 19: Agosto corrente 1 753 = facéndone per ciò il presente attestato dì mio proprio carattere, é sottoscritto col mio proprio nome In fede ecc Dato in Boschetto = questo di 24: Agosto 1753 Così è Rinaldo Roantini curato di Boschetto manu propria
Fonti documentative
Tesi di Laurea di Francesco Sorbelli ” I Castelli del contado nocerino: tipologie insediative e problemi di recupero “.
R.GUERRIERI, Storia civile ed ecclesiastica del comune di Gualdo Tadino, Gubbio, 1933, pp. 142-143.
Manoscritto del 1753 conservato negli archivi della chiesa di San Nicola di Boschetto
Da vedere nella zona
Chiesa di San Nicola – Boschetto
Chiesa di San Michele Arcangelo – Colsantangelo
Santuario di San Giovanni Battista – Boschetto